A destra è presentato il testo modificato dal decreto legge 377 del 20 agosto 2001


Legge 401/89

...modificato dal DDL 377/01

Articolo 6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.

Articolo 6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo (ecc...ecc.. omissis), ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (3/cost).

2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive (2/a) (2/cost) (3/cost).

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed e' comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

 

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.";

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche (3) (3/cost).

Uguale

 

Art. 6-bis
Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.

 

 

Articolo 7
Turbativa di competizioni agonistiche.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Uguale

Articolo 8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.

1. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.

Articolo 8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter. per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.
1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, può comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore. (è stato cancellato poco prima dell'approvazione)
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";

 

Art. 8-bis
Casi di giudizio direttissimo

1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

 

Art. 8-ter Trasferte
1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di competizioni agonistiche durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".

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